Art. 3.

      1. Gli affari civili e penali pendenti in ogni stato e grado del procedimento, alla data di entrata in vigore della presente legge, davanti ai tribunali di Como, di

 

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Milano e di Monza, inclusa la sezione distaccata di Desio, e appartenenti, ai sensi della presente legge, al circondario del tribunale di Saronno, sezione distaccata del tribunale di Busto Arsizio, sono comunque decisi dai tribunali originari.